11 Maggio 2022

Versamento F24 codice fiscale errato, come rimediare

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Versamento F24 codice fiscale errato, come rimediare

(Adnkronos) – Può capitare, ad esempio con l’Imu o con i tributi locali, di sbagliare a fare un versamento scrivendo o digitando un codice errato in un F24. Può accadere anche con le addizionali regionali o comunali all’Irpef, quando il versamento viene eseguito manualmente e non con il prelievo automatico operato dal sostituto d’imposta. Nella compilazione dei modelli F23 e F24 gli errori sono sempre in agguato ricorda laleggepertutti.it. 

Cosa succede se si fa un versamento fiscale sbagliato e come rimediare? Il problema è che in questi casi l’Ente creditore del tributo non ha ricevuto la somma dovuta, e potrebbe richiederla nuovamente. In questo caso il cittadino rischia, oltre il danno, pure la beffa, perché è costretto a pagare la stessa cifra due volte. E con l’aggiunta di sanzioni per il versamento considerato omesso e di interessi per il ritardo. Ma ci sono dei modi per evitare queste incresciose situazioni. Certo, prevenire è meglio che curare, ed è sempre meglio evitare il danno in partenza, con un pizzico di attenzione in più che non guasta mai. 

La buona notizia è che chi ha pagato la somma giusta ma con un versamento sbagliato negli altri estremi – l’errore più frequente è quello del destinatario – non deve pagare ancora: in questi casi è il fisco che deve riversare l’importo all’Ente competente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione in una nuova ordinanza, occupandosi del caso di una società che aveva versato l’imposta sulle assicurazioni Rc auto a una provincia sbagliata. C’era, dunque, un’amministrazione che aveva incassato l’importo senza averne titolo; e in simili situazioni non tocca al contribuente rimediare, bensì agli uffici degli Enti coinvolti. Questo importante principio è affermato, prima ancora che dalla giurisprudenza, dalla legge stessa. 

Come correggere un modello F24 sbagliato
 

In caso di errori nella compilazione manuale o nell’inserimento telematico di un modello F24, è possibile chiedere, direttamente o tramite l’intermediario (commercialista, banca, ufficio postale, Caf) l’annullamento dei dati sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’applicazione Entratel (funzione ‘Documenti’ e selezionando la voce ‘Annulla’ che compare a fianco del tipo di versamento eseguito). 

Gli errori più frequenti del modello F24 riguardano proprio l’indicazione del codice tributo o del codice dell’Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Regione, Provincia, Comune, ecc.) e ciò comporta l’errata imputazione del versamento: la somma può essere attribuita ad un’altra imposta o ad un soggetto diverso da quello che è il titolare del tributo ed ha richiesto il pagamento. Da qui nascono le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria che non ha ricevuto la somma attesa, mentre il contribuente l’ha già versata e perciò si ritiene incolpevole dell’accaduto. 

Se il versamento è già stato accreditato, occorre chiedere – all’Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali, o all’Ente territoriale, per i tributi locali – l’annullamento del modello F24 errato e l’annullamento, in via di autotutela, dell’eventuale atto di accertamento nel frattempo emanato. L’istanza può essere presentata tramite Pec o sulla piattaforma telematica Civis F24, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate. È anche possibile chiedere la sola rettifica del codice errato, in modo da consentire la corretta imputazione della somma, senza dover ripetere il versamento. Per maggiori dettagli leggi “Modello F24: come correggere l’errore codice tributo o codice comune“. 

Imu versata a un Comune sbagliato: cosa fare?
 

In materia di Imu, l’imposta municipale sugli immobili, è la stessa legge istitutiva del tributo che prevede (dal 2012 in poi) il rimedio in caso di versamenti fatti ad un Comune sbagliato. 

La norma dispone che «nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il Comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento». 

Pertanto in questi casi il contribuente, quando si accorge dell’errore, deve inviare una comunicazione indirizzata sia al Comune al quale l’imposta era stata versata erroneamente, sia al Comune competente a ricevere il versamento dell’Imu, chiedendo al primo di riversare la somma al secondo. 

Erroneo versamento di altri tributi locali: quali rimedi?
 

La medesima procedura descritta per l’Imu è applicabile anche agli altri tributi locali, ad esempio la Tari o la tassa automobilistica, come ha stabilito una successiva legge e una circolare del ministero dell’Economia e Finanze: il provvedimento ministeriale è stato emanato proprio per rimediare alle situazioni in cui “i Comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica degli avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi, nonostante il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se ad un Comune incompetente”. 

La nuova pronuncia della Corte di Cassazione menzionata all’inizio, prendendo spunto da una vicenda relativa all’imposta provinciale sulle assicurazioni Rc auto (che deve essere versata periodicamente dalle imprese assicuratrici sulla base dei premi ricevuti dai clienti), ha esteso la portata di tale principio a tutti i “tributi propri derivati”, cioè quelli istituiti dallo Stato ma gestiti dagli Enti territoriali, poiché essi conservano la natura di “tributi erariali”. 

Perciò il Collegio ha osservato che l’errato versamento, compiuto dal contribuente che ha indicato un soggetto diverso quale beneficiario del pagamento, “non crea alcun pregiudizio all’Erario sul piano dell’adempimento dell’obbligazione tributaria”. Di conseguenza, l’eventuale pretesa di riscossione avanzata nei confronti del contribuente dall’Ente titolare del tributo (che non ha ricevuto il versamento in quanto eseguito ad un altro Ente) è infondata in quanto genera “un’inutile duplicazione d’imposta” ed, inoltre, viola il principio normativo di “collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente”: in tali situazioni, dunque, l’Ente che ha ricevuto la somma deve provvedere a riversarla all’Ente competente, applicando le norme di legge che abbiamo indicato. 

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