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G8, blitz alla scuola Diaz: per Corte europea ‘inammissibili’ ricorsi poliziotti

G8, blitz alla scuola Diaz: per Corte europea 'inammissibili' ricorsi poliziotti

A 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato ‘inammissibili’ i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l’irruzione alla scuola Diaz. La Cedu, infatti, ha stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo Nucera, Agente scelto del Nucleo speciale del Settimo Reparto Mobile di Roma (che dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l’irruzione nella scuola Diaz), e Maurizio Panzieri, all’epoca dei fatti Ispettore capo aggregato allo stesso Nucleo speciale (che siglò il verbale su quello che i giudici ritennero fosse un finto accoltellamento). Entrambi sono stati condannati a tre anni e cinque mesi (di cui tre condonati). 

Allo stesso modo, la Corte europea ha dichiarato ‘inammissibile’ il ricorso di Angelo Cenni e altri due colleghi, capisquadra del VII Nucleo 1° Reparto Mobile di Roma. La Cedu, si legge nel provvedimento relativo a Nucera e Panzieri, “riunitasi il 24 giugno 2021 in veste di giudice unico ai sensi degli articoli 24.2 e 27 della Convenzione, ha esaminato il ricorso summenzionato così come è stato presentato. La Corte ritiene che, nella misura in cui il ricorrente denuncia la valutazione delle prove e l’interpretazione del diritto da parte delle giurisdizioni interne e contesta l’esito della procedura, il ricorso fa fronte ad una ‘quarta istanza’. Il ricorrente ha potuto presentare le sue ragioni in tribunale alle quali è stata data risposta con decisioni che non sembrano essere arbitrarie o manifestamente irragionevoli, e non ci sono prove che suggeriscano il fatto che il procedimento è stato ingiusto. Ne consegue che queste accuse sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35.3 a) della Convenzione. La Corte dichiara il ricorso irricevibile”.  

Stessa sorte per il ricorso, dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte europea, presentato da Angelo Cenni e dai colleghi. La Cedu, si legge nella decisione, “riunitasi il 24 giugno 2021 in veste di giudice unico ai sensi degli articoli 24.2 e 27 della Convenzione, ha esaminato il ricorso summenzionato come è stato presentato. Il ricorso si basa sull’articolo 6.1 della Convenzione. Alla luce di tutte le prove di cui dispone, la Corte ritiene che i fatti presentati non rivelino alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Ne consegue che queste accuse sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35.3 a) della Convenzione. La Corte dichiara il ricorso irricevibile”. 

IL RICORSO DEI POLIZIOTTI – Nel ricorso presentato da Nucera a Panzieri attraverso l’avvocato Silvio Romanelli, fra i molti aspetti è sottolineato che “l’esame condotto dalla Corte di Cassazione non è stato effettivo ed equo, poiché la stessa non ha realmente preso in considerazione, confutandole, le ragioni di doglianza esposte dai ricorrenti (…). In particolare la violazione delle disposizioni normative sopra richiamate deve essere individuata, sia in relazione alla sentenza della Corte di Appello che ha ribaltato il giudizio di assoluzione del Tribunale, che in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso degli odierni esponenti, nei seguenti profili che di seguito di sintetizzano: nell’aver affermato la Corte di Appello di avere integralmente riportato la relazione di servizio dell’agente Nucera, quando invece la stessa è stata riportata solo in parte, restando esclusa proprio quella parte in cui è scritto che vi erano due incisioni sul corpetto protettivo (prova inconfutabile del fatto che non esistono due versioni del fatto ma una sola) e che si era accorto di essere stato accoltellato solo in un secondo momento”.  

Inoltre, “nell’aver la Corte di Cassazione del tutto omesso di valutare tale aspetto arrivando poi addirittura ad affermare che nella relazione di servizio è scritto che vi era un taglio sul giubbotto e un’incisione sul corpetto sottostante, affermazione documentalmente riconoscibile come falsa”, e “nell’aver fatto riferimento la Corte di Appello ad un atto (…) non acquisito e non acquisibile a dibattimento quale ragione del supposto (in realtà inesistente) cambio di versione dell’Agente Nucera”.  

Fra le doglianza, anche quella di aver “modificato la Corte di Appello, fino a stravolgerle completamente, le dichiarazioni rese in interrogatorio dall’Agente Nucera in merito alla dinamica del fatto (malgrado la presenza del video che ne agevola e consente una perfetta comprensione), per poi giungere alla conclusione che tale dinamica – così come falsamente ricostruita dalla Corte ed attribuita allo stesso imputato – non apparirebbe credibile”, e “nel non aver minimamente tenuto in conto le risultanze della perizia e dell’esame del Perito – dal quale emerge che non solo vi è compatibilità tra la descrizione della dinamica dell’aggressione effettuata da Nucera ed i segni rinvenuti sul giubbotto e sul corpetto (circostanza della quale è dato atto), ma che da tali segni può evincersi con elevata probabilità prossima alla certezza la prova positiva del fatto che tale aggressione si sia effettivamente verificata nei termini esatti descritti dall’Agente Nucera – sostituendo il proprio giudizio a quello del perito senza neppure esporne le ragioni e senza confutare in alcun punto le risultanze della perizia e delle dichiarazioni rese dal Perito nel corso dell’esame”. 

Infine, “nell’aver affermato apoditticamente la Corte di Appello che la simulazione dell’aggressione ben poteva essere avvenuta ponendo giubbotto e corpetto su un tavolo, senza necessità che fossero indossati, quando la perizia esclude categoricamente tale evenienza, dando atto che la stessa non è posta in discussione neppure dai consulenti del pm e delle parti civili; affermazione effettuata dalla Corte di Appello senza disporre una nuova perizia e senza neppure contestare gli esiti di quella agli atti, semplicemente sostituendo il proprio immotivato ed arbitrario giudizio a quello opposto, espresso in termini di certezza dal Perito”. Venendo al ricorso presentato da Cenni e dai due colleghi attraverso l’avvocato Eugenio Pini, poggia su quelle che vengono considerate evidenti lacune.  

“L’intero processo – si legge nel ricorso – è basato su un materiale probatorio carente e lacunoso, e tuttavia, ciò non ha portato ad una sentenza assolutoria ma ad un accertamento della responsabilità penale a prescindere dalle risultanze processuali. Le fonti testimoniali raccolte dal giudice della cognizione erano già valse a decretare l’archiviazione del procedimento nei confronti dei presunti aggressori. Nonostante la scelta della pubblica accusa di chiedere l’archiviazione delle imputazioni nei confronti dei possibili esecutori materiali delle violenze, evidentemente determinata dalle difficoltà incontrate nella loro individuazione, gli imputati sono stati dichiarati responsabili per i reati loro ascritti, dal Tribunale di Genova” e “venivano condannati a tre anni di reclusione (interamente condonati) e alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena”.  

“Si osserva fin d’ora – viene evidenziato – come tale processo, durato quasi otto anni, è stato caratterizzato da un interesse mediatico ed una pressione sociale senza precedenti, che esorbitava anche dai confini nazionali. Di tale aspetto è ben consapevole il giudice di prime cure, il quale sente la necessità di scrivere, nella sentenza, che ‘non appare innanzitutto superfluo, attesa la rilevanza mediatica del presente procedimento e le generali aspettative circa le sue conclusioni, ricordare che il compito di questo Collegio è esclusivamente quello di valutare, secondo le regole stabilite dalla normativa vigente, gli elementi probatori acquisiti in giudizio, ed in base a tali elementi accertare quindi le eventuali responsabilità personali dei singoli imputati in ordine ai reati loro specificamente ascritti. Esula dunque da tale giudizio qualsiasi diversa valutazione complessiva, di natura politica, sociale od anche di semplice opportunità, circa i fatti in oggetto’…”.  

“Nonostante l’approssimazione e i ragionamenti apodittici che hanno connotato il giudizio di primo grado – prosegue il ricorso -, la sentenza del Tribunale di Genova è stata confermata dalla Corte d’Appello di Genova (…) con un inasprimento di pena. Avverso tale decisione, è stato esperito ricorso per Cassazione, conclusosi con la sentenza (…) di non luogo a procedere per prescrizione dei reati, con condanna alla refusione dei danni per le parti civili costituite”. Nel ricorso, dunque, viene evidenziato che il processo “è stato condotto in modo iniquo, con modalità tali da ledere i diritti di difesa e in violazione del principio di imparzialità del Giudice e della presunzione di innocenza e si è concluso con una condanna ingiusta e immotivata”.  

Ne consegue, per i ricorrenti, “la denuncia della violazione dell’art.6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo per i seguenti motivi: violazione del principio della responsabilità penale personale. Non pare possa revocarsi in dubbio il fatto che il processo a carico di Cenni” e dei colleghi, “sia stato accompagnato fin dalle sue prime battute da ‘esigenze mediatiche’, abbisognevoli di essere calmierate, dopo che la stampa di tutto il mondo aveva ingiustamente indicato le forze dell’ordine italiane, responsabili dei fatti accaduti all’esito del G8 di Genova”. “Chi scrive – annota il legale nel ricorso – non ignora che le lesioni patite dalle vittime abbiano potuto far insorgere il sospetto di una inaudita e premeditata crudeltà, tuttavia non è accettabile che alla grave carenza investigativa (che non ha consentito né di individuare gli autori dei fatti, né di verificare se tutte le lesioni fossero davvero frutto di un doloso eccesso dell’utilizzo delle armi, come ritenuto dall’accusa) possa fare da pendant la ‘ricerca di un colpevole a tutti i costi’, come invece è avvenuto nella vicenda giudiziaria in esame”.  

Per i ricorrenti, “la carenza argomentativa delle sentenze di condanna su punti fondamentali della vicenda fa ritenere che esigenze diverse da quelle squisitamente processuali hanno soggiogato i giudici italiani, tanto da ingenerare in loro la credenza che fosse preciso dovere attribuire a qualcuno la penale responsabilità di quanto accaduto. Seppure il Tribunale di primo grado ha indicato in premessa la necessità di accertare soltanto le eventuali responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, senza trascendere in una valutazione complessiva di natura politica, sociale od anche di semplice opportunità, non potrà sfuggire all’attenzione della Corte adita che le deduzioni contenute nelle sentenze, sia di primo grado che di secondo grado, sono giustificate solo ‘emozionalmente’, rappresentando cedimenti alla umana tentazione di rendere una decisione idonea a riaffermare la forza dell’autorità dello Stato, messa in discussione”.  

“La prova più evidente di quanto si va in questa sede affermando – prosegue il ricorso -, è che nelle sentenze gli imputati perdono la loro individualità, il loro preciso ruolo e mansione, finanche la precisa posizione sul teatro degli accadimenti per divenire un unico organismo, il VII nucleo, responsabile di tutte le violenze commesse all’interno della scuola Diaz. Ciò che è certo è che i giudici hanno proposto in sentenza ipotesi antagoniste equiprobabili ed è certo che la presenza di ipotesi rivali ragionevoli ha fatto scendere l’ipotesi accusatoria al di sotto del limite del ‘ragionevole dubbio’. Insomma poiché il giudice ha accreditato più spiegazioni alternative del medesimo fatto storico, allora ognuna di esso non può dirsi provato oltre ogni ragionevole dubbio e, dunque, la sentenza di condanna è stata emessa in assenza degli standard probatori richiesti da ogni ordinamento processuale”.  

Per i ricorrenti, dunque, si è in presenza di un’”assoluta carenza probatoria”, in quanto “l’intero processo è basato su un materiale probatorio carente e lacunoso, e tuttavia, ciò non ha portato ad una sentenza assolutoria ma ad un accertamento della responsabilità penale a prescindere dalle risultanze processuali. Le fonti testimoniali raccolte dal giudice della cognizione erano già valse a decretare l’archiviazione del procedimento nei confronti dei presunti aggressori”. Conclusioni che la Cedu ha respinto, a 20 anni dai fatti del G8 di Genova, dichiarandole ‘inammissibili’. 

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