11 Maggio 2021

Precompilata 2021, guida alle principali novità

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Precompilata 2021, guida alle principali novità

Dichiarazione precompilata a disposizione dei contribuenti per chi deve presentare sia il 730 sia il modello Redditi. Il cittadino sul sito dell’Agenzia delle Entrate può trovare inseriti i dati sui redditi, le ritenute, i versamenti, le detrazioni e le deduzioni. Ma alcune di queste informazioni, ricorda leleggepertutti.it, possono o devono essere corrette prima di inviare la versione definitiva al Fisco dal 19 maggio in poi. Ecco, allora, la guida alle novità 2021 della dichiarazione precompilata. 

Diciamo, innanzitutto, che si può consultare la dichiarazione accedendo al sito dell’Agenzia tramite: le credenziali Spid; la Carta d’identità elettronica 3.0; le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia fin quando saranno valide; la Carta nazionale dei servizi; il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps fin quando sarà valido. 

Una volta effettuato l’accesso, è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata, l’elenco dei dati inseriti e quelli mancanti perché incompleti o incongruenti. Tocca, dunque, verificare la correttezza di questi dati. Una volta fatta la verifica, il contribuente può: accettare il modello 730 senza fare modifiche; effettuare le dovute correzioni; integrare le spese detraibili e deducibili mancanti; inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre (se si sceglie il 730) o entro il 30 novembre (è la scadenza per l’invio del modello Redditi). 

Vediamo adesso le novità 2021 della dichiarazione precompilata nella nostra guida. 

La dichiarazione dell’erede
 

Tra le novità della dichiarazione precompilata 2021, c’è la possibilità per l’erede (se abilitato) di consultare i dati reddituali e gli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta e le altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria. Una volta accettata, modificata o integrata, la dichiarazione può essere inviata dall’erede all’Agenzia direttamente dall’applicazione web. 

Per essere abilitato, l’erede deve recarsi personalmente presso una qualsiasi sede territoriale dell’Agenzia ed esibire la documentazione che attesta la sua condizione o presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva. In alternativa, è possibile inviare la richiesta di abilitazione all’ufficio territoriale tramite Pec, sottoscrivendola digitalmente insieme alla copia del documento di identità. 

Per le persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredi abilitati possono utilizzare sia il modello Redditi sia il modello 730, se la persona deceduta era in possesso dei requisiti per presentare quest’ultimo modello. Invece, per le persone decedute dopo il 30 settembre 2021, sarà possibile utilizzare solo il modello Redditi, da inviare all’Agenzia entro il 30 novembre 2021. 

Le operazioni sulla dichiarazione della persona deceduta spettano soltanto ad un erede: gli altri possono visionarla, scaricarla o stamparla ma non modificarla. 

Oneri e spese
 

A partire dalla dichiarazione precompilata 2021, la detrazione del 19% sulla maggior parte degli oneri e delle spese relativi al 2020 spetta se il pagamento è stato effettuato con uno strumento tracciabile (bonifico, carta di credito, di debito o prepagata, bollettino postale, assegni, ecc.). La regola non viene applicata per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

Rispetto all’anno precedente, sono stati inseriti dei nuovi oneri detraibili, ovvero: 

– spese scolastiche ed erogazioni liberali ad istituti scolastici ed i relativi rimborsi, se comunicati all’Agenzia delle Entrate; 

– il 20% del Bonus vacanze utilizzato nel 2020. 

Da controllare anche ciò che riguarda gli immobili. In particolare: 

– l’eventuale variazione della rendita catastale in seguito, ad esempio, a dei lavori eseguiti: in tal caso, se la precompilata non la riporta, occorre compilare due righi diversi per lo stesso immobile; 

– l’utilizzo di bonifici per il pagamento di lavori di ristrutturazione, in particolare se si beneficia del bonus facciate del 90% o del superbonus 110%. 

I dati inseriti
 

Riepilogando, dunque, i dati inseriti nella dichiarazione precompilata 2021 che il contribuente potrà consultare ed accettare, modificare o integrare sono: 

– i dati della Certificazione unica consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico che riporta il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico; 

– i compensi di lavoro autonomo occasionale indicati nella Certificazione unica – sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: 

– i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione unica; 

– i dati sulle locazioni brevi contenuti nella Certificazione unica – Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari; 

– gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali; 

– i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso; 

– i contributi versati per i lavoratori domestici, compresi i contributi previdenziali versati all’Inps tramite il Libretto di famiglia; 

– le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti; 

– le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti dal contribuente in anni precedenti; 

– le spese sanitarie e i relativi rimborsi (comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e altri professionisti sanitari, o da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi); 

– le spese veterinarie e i relativi rimborsi (comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari); 

– le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare (comunicati, rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali); 

– le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi (comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi; 

– le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi che vengono comunicate, in via facoltativa, dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi; 

– le tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi; 

– le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore e relativi rimborsi; 

– i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici. Le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo. Nella dichiarazione, infatti, vengono direttamente inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione, sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole; 

– alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (ad esempio, le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili; 

– le spese per gli interventi per cui si può usufruire del superbonus 100% e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini; 

– la detrazione del 20% del Bonus vacanze utilizzato nel 2020; 

– altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite). 

I dati non inseriti
 

La dichiarazione precompilata 2021 non contiene le informazioni ritenute dall’Agenzia incomplete o incoerenti. Ad esempio: 

– l’atto di acquisto di un immobile di cui l’Amministrazione finanziaria non conosce la destinazione d’uso; 

– gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca di importo superiore o inferiore a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente. 

Dati come questi sono riportati in un prospetto riepilogativo per dare al contribuente la possibilità di verificarli e, eventualmente, inserirli nella precompilata. 

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