11 Maggio 2021

Ergastolo ostativo: Guzzetta, ‘non è ordinanza libera tutti, rimuove ostacolo a legislatore’

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Ergastolo ostativo: Guzzetta, 'non è ordinanza libera tutti, rimuove ostacolo a legislatore'

L’ordinanza numero 97 (redattore Nicolò Zanon) sull’ergastolo ostativo per reati di mafia depositata oggi in Consulta “non è una sentenza ‘libera tutti’. Ma un’ordinanza che rimuove un ostacolo”: quello di limitare alla collaborazione l’unica via di accesso alla liberazione condizionale. “Compiendo un ulteriore passo rispetto ad una sentenza 253 del 2019, si abbandona l’assunto che la collaborazione sia segno di per sé di ravvedimento, nella consapevolezza che la mancata collaborazione può comunque avere una rilevanza”. Lo spiega all’Adnkronos il costituzionalista
Giovanni Guzzetta, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all’università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: “la Corte ha ritenuto che in ragione del principio di collaborazione istituzionale fosse opportuno offrire al legislatore la possibilità di disciplinare la materia, avendo il Parlamento un margine operativo più ampio di quanto non abbia il giudice costituzionale. Lo ha fatto ricollocando i meccanismi premiali in una logica non moralista ma di scambio tra Stato e imputato che persegue fini, con un approccio laico alla questione della collaborazione”. 

“La sentenza – prosegue – abbandona un’idea di paternalismo criminale, per cui chi collabora è in buona fede e chi non collabora è sicuramente in malafede”, calibrandosi su un piano di sostanza ed uno istituzionale. Per quanto riguarda il primo, secondo il professore di Tor Vergata “con questa ordinanza si compie un ulteriore passo rispetto ad una precedente sentenza 253 del 2019 in cui si demoliva l’idea che per il solo fatto di non collaborare un condannato fosse sospettato di mantenere legami con associazioni criminali di appartenenza. Questo non è più un dogma ma la Corte è consapevole del fatto che pur non essendolo la mancata collaborazione può avere una rilevanza. Questa è dunque una sentenza che rimuove l’ostacolo che impediva al giudice di valutare in concreto se la mancata collaborazione fosse motivata dal mancato ravvedimento, o da altre ragioni compatibili”. 

Sul piano istituzionale, “non si tratta di scegliere tra dentro tutti e fuori tutti, ma di valutare in concreto e stabilire procedure legislative che possono differenziare la posizione dei condannati. La Corte – rimarca il costituzionalista – ha ritenuto che in ragione di un principio di collaborazione istituzionale fosse opportuno offrire al Parlamento la possibilità di disciplinare la materia avendo il legislatore un margine operativo più ampio di quanto non abbia il giudice costituzionale. Ciò perché la Corte cita già un dibattito parlamentare e delle proposte di legge ed in quanto questa problematica poi ha un effetto sulla situazione di altre tipologie di ergastolo che si troverebbero in una situazione di trattamento irragionevolmente indifferenziato”. 

Dopo il caso Cappato e l’ordinanza 132 del 2020 relativa alla pena detentiva per reati di diffamazione a mezzo stampa, “è la terza volta – ricorda Guzzetta – che la Corte adotta questa tecnica di decisione e si riserva di intervenire”. Come? “Non avendo un potere creativo, potrebbe ricostruire sulla base di principi costituzionali le possibili soluzioni, anche considerando situazioni analoghe e quindi usando il grimaldello del principio di uguaglianza e ragionevolezza – risponde il professore di Tor Vergata – Questo è un caso complesso perché gli interventi a cui nella sentenza si allude sono molto ampi. E’ improbabile che nell’ipotesi di un inadempimento parlamentare la Corte possa restare inerte. Ha infatti già fissato la prossima udienza in cui prenderà atto delle azioni o omissioni del Parlamento”.  

E potrà anche valutare l’intervento del legislatore? “Dipende, ma non è da escludere per valutare se la decisione parlamentare abbia superato i dubbi di incostituzionalità. Potrebbe o rinviare al giudice, per valutare in base al nuovo diritto la rilevanza o non fondatezza della questione; o ritenere che la questione si sia trasferita sulla nuova disposizione. E quindi valutare la disposizione. Questo discende da come sarà costruito l’intervento parlamentare”. Difficoltà sormontabili o insormontabili? “Se il legislatore affronterà il tema in termini ideologici e non laici sarà difficile trovare la soluzione – conclude Guzzetta – Se coglierà le sfumature della Corte, quindi cadranno le posizioni più estremiste, è possibile che una soluzione si trovi”.  

(di Roberta Lanzara) 

 

 

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