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Campania zona arancione da oggi: regole e divieti

Campania zona arancione da oggi: regole e divieti

Campania zona arancione da oggi, lunedì 19 aprile. La regione lascia così la zona rossa e passa nella fascia di colore a rischio Covid più basso e con regole, misure e divieti meno rigidi contro i contagi. Novità, quindi, sugli spostamenti, ma anche per gli orari di apertura e chiusura dei negozi a partire da oggi e fino al prossimo 15 maggio. 

L’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) è infatti permessa, secondo un’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, “al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive”, dalle ore 7 alle ore 21.30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, “fermo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti”. 

Sul capitolo scuola, “in funzione della ripresa in sicurezza delle attività e delle attività didattiche in presenza” è disposta “la riattivazione dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale in tempo utile a consentire l’operatività dei servizi scolastici nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti”. 

Resta, ovviamente, l’invito generale alla massima prudenza e questo anche in vista delle riaperture del 26 aprile: “Dobbiamo fare molta attenzione perché se apriamo in maniera scriteriata fra 15 giorni torniamo a chiudere tutta l’Italia”, ha avvertito De Luca, secondo il quale “la precondizione per aprire è aprire per sempre e dare un’accelerazione straordinaria alla campagna di vaccinazione”. Ecco, intanto, che cosa si può fare e cosa no in Campania con il passaggio alla zona arancione. 

SPOSTAMENTI – Coprifuoco dalle 22 alle 5. Nella zona arancione è consentito uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, in non più di due persone (oltre a under 14 e persone disabili o non autosufficienti). Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. 

SCUOLA – Didattica in presenza per scuola materna, elementare e media. Le superiori garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. 

BAR – Sono sospese le attività di servizi di ristorazione all’interno dei locali (tra cui pub, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Fino alle 22 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle 18. 

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI – Esercizi commerciali tutti aperti in zona arancione, compresi i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti ecc.). L’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) è permessa “al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive”, dalle ore 7 alle ore 21.30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, “fermo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti”. 

SPORT – Restano chiuse palestre e piscine. In zona arancione è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. E’ consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio comune o, in assenza di tali strutture, in comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto attività sportiva di base. E’ interdetto l’uso di spogliatoi interni nei circoli. In zona rossa sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietato lo svolgimento degli sport di contatto. 

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