31 Marzo 2021

Decreto Covid, regole zona rossa, vaccino e scuola: bozza

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Decreto Covid, regole zona rossa, vaccino e scuola: bozza

Italia in zona rossa e arancione dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni su visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in zona rossa, senza possibilità di deroghe per le regioni. E ancora, obbligo vaccinale per operatori sanitari e farmacisti e scudo penale per chi somministra il vaccino. Sono alcuni dei punti previsti nella bozza del nuovo decreto Covid, ora sul tavolo del Consiglio dei ministri.  

Italia rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Al bando le zone gialle: “nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla” si applicano “le misure stabilite per la zona arancione”. Nel testo c’è la ‘concessione’ chiesta da Fi e Lega, ovvero viene prevista la possibilità di un allentamento delle misure se contagi e avanzamento della campagna vaccinale lo consentiranno. “In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili – si legge nel testo – con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020”. 

Visite a parenti e amici fino al 30 aprile banditi in zona rossa. Superata la Pasqua, quando saranno concesse in deroga a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del Comune di residenza. 

Scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Senza possibilità per le Regioni di derogare, optando per la didattica a distanza. “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome”, si legge infatti nel testo. 

In zona arancione, visto che la zona gialla viene messa al bando in tutta Italia fino al 30 aprile, si andrà in scuola in presenza fino alla terza media, al liceo e alle superiori deve essere garantita una percentuale di lezioni in Aula che varia dal 50 al 75%. “Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione – si legge – le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”. 

Obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, farmacisti compresi, e scudo penale per chi somministra il vaccino. Devono sottoporsi al vaccino “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”, è scritto nella bozza del decreto. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. 

E’ prevista la possibilità, in caso di rifiuto, di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se necessario. “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, viene messo in chiaro nel testo. 

La vaccinazione è obbligatoria ma “può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”. Quando un dipendente non risulta vaccinato, nonostante l’obbligo di sottoporsi a somministrazione, “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.  

Il datore di lavoro “adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori”, ma “con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La sospensione “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. 

Via libera a “modalità semplificate di svolgimento delle prove” per i concorsi pubblici. Nel dettaglio, si legge nel testo, tra l’altro si prevede “nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale”. Poi “l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale” e “una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali”. 

E’ inoltre “consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l’emergenza pandemica da Covid-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico (…) sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l’accesso ai locali destinati per l’esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19”.  

Slittano di cinque mese le elezioni per i consigli nazionali degli ordini professionale. “I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali – si legge infatti nel testo – possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure” di “un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. 

 

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