28 Giugno 2015

Divorzio breve: ce ne parla l’avvocato Micaela Ottomano

2 minuti di lettura
Divorzio breve: ce ne parla l'avvocato Micaela Ottomano

Il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge che introduce in Italia il divorzio breve. La nuova legge rappresenta una vera e propria rivoluzione per il nostro Paese visto che va a modificare una normativa di oltre 40 anni fa (la Legge n. 898 del 1970 ndr). Abbiamo chiesto all’avvocato Micaela Ottomano, esperta di diritto di famiglia di spiegare quali sono le novità introdotte nel nostro Paese. “Il testo prevede che i tempi che devono intercorrere fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio siano ridotti dagli attuali tre anni a dodici mesi in caso di “separazione giudiziale” e a sei mesi quando la separazione è, invece, consensuale. Si fa decorrere la separazione dal giorno dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del Tribunale (e non dalla notifica dell’atto) e anticipa il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi; mentre prima si realizzava solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Queste nuove norme si applicheranno anche ai procedimenti in corso. La riforma semplifica le procedure e snellisce i costi e i tempi del tecnicismo giuridico”, dice l’affascinante giurista Micaela Ottomano. Mentre si celebra la nuova legge sul divorzio breve, cattive notizie arrivano per chi, ogni mese, aspetta l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge economicamente meno debole. “La Corte di Cassazione – sottolinea Ottomano – è nuovamente intervenuta, in materia di separazione e divorzio, sulla delicata questione dell’assegno divorzile. Secondo la Suprema Corte (Sentenza n. 6855/2015), l’inizio di un nuovo e stabile rapporto fa perdere il diritto al mantenimento. Quindi se il coniuge destinatario dell’assegno “divorzile” convive in modo stabile con un’altra persona perde il diritto ad incassare tale assegno. In verità, già in passato la Cassazione aveva statuito che nel caso in cui un’ex coniuge, a cui spettava il mantenimento, avesse avviato una stabile convivenza avrebbe perso “temporaneamente” questo diritto, per tutta la durata della relazione more uxorio, quindi incorreva in una sospensione non definitiva, tantomeno automatica. Con la Pronuncia del 3 aprile 2015, la Prima Sezione Civile della Cassazione va oltre e riconosce molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto e, come ribadiscono i Giudici nella motivazione, non consiste soltanto nel convivere come coniugi ma indica prima di tutto una “famiglia” portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente e di educazione e istruzione dei figli. La nuova convivenza deve avere i connotati di stabilità e continuità, costituendo un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio”, specifica in maniera esaustiva Micaela Ottomano. La Cassazione, in questo modo, riconosce che “il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto”, dunque, l’assegno di mantenimento non è dovuto se l’ex coniuge vive in una coppia di fatto. Inoltre, conclude l’avvocato Ottomano, specializzata anche in diritto delle assicurazioni, “secondo i giudici della Cassazione l’assegno di mantenimento non può più essere considerato come un vitalizio: in definitiva la situazione deve essere completamente rivalutata quando si creano altri legami affettivi. “Questa pronuncia della Cassazione – spiega con estrema chiarezza l’avvocatessa Ottomano – è arrivata dopo un’attenta e travagliata valutazione compiuta dai Giudici della Suprema Corte ed è indirizzata a rendere alcune norme, ormai obsolete ed emanate dal nostro Parlamento decenni addietro, più aderenti alla mutata realtà sociale”.

micaela-ottomano-avvocato

Da non perdere!

P