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Micaela Ottomano: “Divorzio breve? Eccovi le ultime novità”

Micaela Ottomano: “Divorzio breve? Eccovi le ultime novità” -

L’avvocatessa Micaela Ottomano, esperta di diritto di famiglia e di diritto delle assicurazioni analizza la situazione giuridica italiana in materia di divorzio breve. È uno dei temi più discussi di questo periodo. La questione giuridica è da tempo attenzionata dal nostro parlamento e l’Italia, purtroppo, è il paese dell’Unione Europea con la normativa più rigida. “Per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), il cittadino deve sottoporsi al vaglio di due distinte fasi: la separazione prima e il divorzio dopo, con due distinti costi a cui far fronte e tempi biblici da rispettare”, afferma l’affascinante avvocatessa Micaela Ottomano. “La normativa vigente nel nostro paese stabilisce che, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, incalza l’avvocatessa Ottomano fiduciaria di rinomate compagnie assicurative. “Quella relativa al Divorzio breve è una legge molto attesa, che interessa larghi strati della popolazione italiana. È in atto, infatti, un cambiamento inconfutabile: diminuiscono i matrimoni, soprattutto quelli in Chiesa (per definizione matrimoni concordatari, che in base agli accordi tra lo stato italiano e la santa sede del 1929 consentono la produzione di effetti non solo religiosi ma anche civili), aumentano le coppie di fatto e i divorzi e da dati recenti si evince che meno dell’1% dei coniugi separati torna sui propri passi. Gli anni di attesa richiesti ai coniugi separati per arrivare al divorzio – portati da cinque a tre nel 1987 – sono da tempo al centro di proposte di legge di riforma. La legge italiana attuale è distante da quelle di altri Paesi europei. In Francia, infatti, se la decisione di porre fine all’unione è consensuale, non è necessario alcun periodo di separazione, mentre se non lo è il divorzio può essere concesso dopo soli due anni. La procedura tedesca prevede un anno di separazione se vi è consenso e tre se non c’è. In Gran Bretagna sono previsti due o cinque anni di separazione, ma se si dichiara che vi è stato da parte dell’altro coniuge un «comportamento che rende insostenibile la prosecuzione del rapporto» il giudice può dichiarare immediatamente il divorzio”. Micaela Ottomano chiarisce anche “che di recente la commissione Giustizia della Camera ha approvato all’unanimità il testo base del disegno di legge che modifica l’articolo 3 della legge sul divorzio (la 898/70) e abbatte il tempo che i coniugi devono attendere dopo la separazione (giudiziale, consensuale o di fatto) per poter domandare lo scioglimento del matrimonio. Ebbene, anche nel nostro Paese dopo anni di discussioni e proposte, l’odissea della separazione potrebbe essere se non eliminata almeno snellita. La riforma del divorzio dovrebbe essere inserita tra le misure di un provvedimento, forse un decreto legge, mirato a far fronte all’enorme mole di processi civili pendenti. Chi decide di separarsi potrà aspettare per il divorzio non più 3 anni ma 12 mesi e soprattutto potrebbe non mettere piede in tribunale. Recentemente la Commissione giustizia della Camera ha approvato un testo bipartisan sul divorzio breve (un anno dalla separazione consensuale contro i tre attualmente previsti per legge), ma il provvedimento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando introduce l’ulteriore novità dell’accordo evitando la “visita” in tribunale. L’Italia intende così rifarsi al modello francese di “procedura di negoziazione assistita da un avvocato”. La previsione è che l’accordo dei coniugi assistiti dagli avvocati superi la necessità dell’intervento giurisdizionale, tranne nei casi di figli minori o portatori di grave handicap”, spiega Ottomano. Il testo prevede poi, all’articolo 2, che in caso di separazione personale, «la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati». Ulteriore novità riguarda la decorrenza dello scioglimento della Comunione dei Beni tra i coniugi, che potrà essere effettuata già al momento in cui il Giudice autorizza di fatto la separazione, e non più come accade oggi, quando passa in giudicato la sentenza di separazione. “L’ obiettivo – sottolinea l’avvocatessa Ottomano- è quello di contrastare ” l’anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio continuino a ricadere in comunione, pur essendo venuta meno la convivenza”.

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