25 Ottobre 2017

Stalker offre 1500 euro, vittima li rifiuta. Ma per giudice la cifra è congrua, e lo assolve

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Stalker offre 1500 euro, vittima li rifiuta. Ma per giudice la cifra è congrua, e lo assolve

Torino, stalker offre 1500 euro, vittima li rifiuta. Ma per giudice la cifra è congrua, e lo assolve

Fa discutere uno primi casi dell’applicazione dell’istituto sulla giustizia riparativa.

Ne parliamo con l’avvocato Micaela Ottomano, brillante giurista, esperta di Diritto delle Assicurazioni e di Diritto di famiglia. Negli anni molte compagnie assicurative se la sono contesa. È una fuoriclasse del settore. Ha lo studio legale a Napoli e a Roma. Tenace, determinata, volitiva è da sempre attiva nella battaglia di difesa delle donne maltrattate.

Bastano 1.500 euro per cancellare il reato di stalking. E’ quello che si desume da una sentenza emessa a inizio ottobre 2017 dal giudice Rosanna La Rosafatti hanno avuto come teatro la prima cintura torinese al confine con lAstigiano.

D.S., 39 anni, era stato denunciato per “atti persecutori”, reato previsto dell’articolo 612 bis del nostro codice penale, per aver inseguito in auto una ragazza, G.C., 24 anni, “ovunque lei si recasse”, proprio così si legge negli atti giudiziari, sia a casa sua e sia a casa del fidanzato. Una vera e propria ossessione, un comportamento insopportabile, denunciato dalla vittima e che dopo le indagini si era aperta la fase del processo con il rinvio a giudizio dello stalker. Durante l’udienza svolta secondo le procedure del rito abbreviato scelto dall’imputato (per ottenere, in caso di condanna uno sconto di pena pari ad un terzo ndr) ha offerto, appunto, 1.500 euro a titolo di risarcimento del danno, cifra rifiutata dalla parte lesa. Il giudice dell’udienza preliminare Rosanna La Rosa, tuttavia, ha deciso in maniera contraria alla volontà della vittima di stalking, imponendole di accettare la cifra offertale come risarcimento, valutandola “congrua”. Ha disposto il deposito della somma su un libretto di deposito intestato alla donna e ha dichiarato “estinto il reato per condotte riparatorie. Impressiona vedere come una sentenza possa aver stabilito una somma di denaro obiettivamente inadeguata, umiliante per la donna ed insufficiente a riparare il danno vissuto dalla vittima di stalking che spesso vive, tra l’altro, giorni segnati dall’angoscia, cambia le proprie abitudini di vita e assiste ad una modificazione in senso peggiorativo della qualità della sua esistenza. “Prima del 2009, ovvero dell’entrata in vigore della nozione giuridica di stalking sotto il profilo giuridico questa “situazione di fatto” era inesistente”, spiega l‘avvocato Micaela Ottomano, esperta di diritto di famiglia e delle assicurazioni. “Vi erano nel nostro codice penale, prima della data suddetta, soltanto alcuni reati, qualificati come violenza privata, articolo 610 e molestie o disturbo della persona come, articolo 660 che,oltre a non riuscire a circoscrivere il concetto di stalking, si rivelavano spesso inadeguate per la tutela delle vittime”. Infatti, con il decreto legge 23 febbraio 2009, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), è stato introdotto nel codice penale,tra gli altri, l’articolo 612-bis, che punisce il delitto di “Atti persecutori”.

“Tra le numerose novità – aggiunge la giurista Ottomano – introdotte dalla riforma del processo penale attuata con la Legge 23 giugno 2017, n. 103, merita qui segnalare la previsione di cui al nuovo art. 162-ter del codice penale, volto a incentivare la risoluzione stragiudiziale dei processi tramite delle condotte idonee ad estinguere il reato”. L’art. 162-ter consente infatti di fare ricorso alla così dettariparazione, anche tramite risarcimento del danno con un’offerta di danaro, proprio come avvenuto nel caso preso in esame dal Tribunale di Torino. “Ogniqualvolta la somma sarà valutata congrua e sufficiente dal giudice si potrà avere l’estinzione del reato, il tutto indipendentemente dal consenso della parte lesa. Questo tipo di risoluzione stragiudiziale è quindi tendenzialmente applicabile anche al reato di stalking, come dimostra la sentenza emessa dal tribunale Torinese”, chiosa l’avvocato Micalela Ottomano. 

Nel caso specifico, il legislatore ha fatto ricorso a quella che viene definita giustizia riparativa o giustizia rigenerativa, ossia un approccio consistente nel considerare il reato principalmente in termini di danno alle persone. Da ciò consegue l’obbligo, per l’autore del reato, di rimediare alle conseguenze lesive della sua condottaIl crimine non è punito tramite norma penale, non è ritenuto una violazione del codice, ma delle persone, della relazione tra reo e vittima e dell’obbligo di rimediare ai torti commessi anche con una cifra esigua come i 1500 euro del caso di Torino. Un compenso del genere sembra sottintendere una svalutazione della donna, del fenomeno complesso e delicato dello stalking e della giustizia stessa che ci chiediamo in questo modo come sia in grado di rieducare mostrando all’offensore gli effetti del suo comportamento. Pur essendo d’accordo in generale con i principi della giustizia ripartiva, non possiamo permettere che diventi il riflesso di una società decadente da un punto di vista socio antropologico, culturale e penale. La giustizia riparativa non deve essere finalizzata solo a velocizzare i tempi lentissimi dell’iter legislativo, ma anche e soprattutto a tutelare l’integrità eil valore della donna nello specifico e della società in generale. Gli autori di reati di stalking e più in generale quelli commessi con violenza contro donne e uomini, forse, dovrebbero non poter far ricorso alla giustizia ripartiva e scontare la pena detentiva prevista. Semmai il risarcimento del danno dovrebbe essere “solo” una condanna aggiuntiva per l’offesa e per la violenza perpetrata.

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